Un intervento sui criteri di scelta, requisiti di conformità e modalità di gestione degli APVR nelle attività a rischio di incidente rilevante riporta informazioni sul quadro normativo, sul programma d’uso e sulla formazione dei lavoratori.
Se nei luoghi di lavoro l’utilizzo dei DPI, dei dispositivi di protezione individuale, è sempre subordinato all’attuazione di ogni possibile accorgimento – tecnico e organizzativo – per eliminare o limitare il rischio, questo obiettivo rimane “limitatamente raggiungibile nel caso di incidente rilevante con sostanze pericolose”. Laddove rimanga un rischio residuo, “è, quindi, essenziale rendere disponibili, per ogni singolo scopo specifico, gli idonei DPI e assicurarne in modo appropriato l’uso, l’immagazzinamento e la manutenzione”.
A ricordarlo, con riferimento attività a rischio di incidente rilevante (RIR), è un intervento al convegno SAFAP “ Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” che si è tenuto online, dal 16 al 18 novembre 2021. Un contributo che ha analizzato il quadro tecnico-normativo vigente “con lo scopo di approfondire tutti gli aspetti inerenti ai criteri di scelta, requisiti di conformità e modalità di gestione previsti per gli APVR (apparecchi protezione vie respiratorie) nel caso di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” riferimento alla norma UNI 11719:2018.
L’intervento ricorda poi che, come indicato nell’ Appendice 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che ha recepito la “Direttiva Seveso Ter” ( direttiva 2012/18/UE), è necessario “che il personale sia addestrato relativamente all’utilizzo degli opportuni DPI in funzione della tipologia di incidente”.
Dopo aver già affrontato, presentando l’intervento, il tema della scelta degli APVR, l’articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti:
- Protezione delle vie respiratorie: normativa e programma di protezione
- Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: la gestione degli APVR
- Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: formazione e addestramento
Protezione delle vie respiratorie: normativa e programma di protezione
L’intervento presentato in apertura – dal titolo “Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: criteri di scelta, requisiti di conformità e modalità di gestione degli APVR secondo la norma UNI 11719:2018 in applicazione alla UNI EN 529:2006” e a cura di M.P. Gatto e M. del Gaudio (Inail – Uot di Avellino), P. Castellano (Inail Dimeila), R. D’Eliseo (Comando VVF, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Caserta e Salerno) – esamina, come detto, il quadro tecnico-normativo vigente.
Riprendiamo dall’intervento una tabella un elenco (non esaustivo) delle norme UNI di riferimento (in vigore alla data del convegno SAFAP):
L’intervento elenca poi le fasi secondo le quali “deve essere articolato il programma di protezione delle vie respiratorie:
- definizione dei ruoli e delle responsabilità;
- elaborazione del registro del programma di protezione delle vie respiratorie;
- scelta degli APVR e determinazione della loro adeguatezza e idoneità;
- programma di formazione, informazione e addestramento all’uso corretto;
- immagazzinamento e manutenzione”.
Si segnala che il datore di lavoro (DL) ha l’obbligo di “mettere a disposizione dispositivi di protezione per le vie respiratorie conformi alle norme tecniche e alle procedure di certificazione imposte dalla legge. Questa conformità si traduce nella marcatura CE, seguita da un codice di quattro cifre identificativo dell’Organismo Notificato di certificazione”.
Inoltre gli APVR devono riportare “i dati del produttore, del modello e della taglia, i simboli dei rischi da cui proteggono con il corrispettivo grado di protezione e le normative EN specifiche di riferimento”. Ed è fatto obbligo, altresì, al DL di “conservare copia della documentazione relativa a:
- la valutazione dei rischi;
- il programma di protezione delle vie respiratorie;
- il superamento della prova di adattabilità al viso del portatore, fit test”;
- “i dati relativi ai singoli APVR, comprensivi di data di scadenza e di immagazzinamento;
- la valutazione della adeguatezza e idoneità dei singoli APVR;
- le informazioni circa la manutenzione effettuata e su eventuali riparazioni;
- i dettagli dell’addestramento fornito ai portatori, ai supervisori e alle persone addette alla manutenzione dei dispositivi”.
E il lavoratore, a sua volta, per indossare e utilizzare correttamente l’APVR, “deve attenersi alle istruzioni contenute all’interno del libretto d’uso e manutenzione consegnato dal fornitore”.
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: la gestione degli APVR
Veniamo alla modalità di gestione degli APVR.
Si indica che per una corretta gestione degli APVR, è “opportuno predisporre un programma sull’uso e la manutenzione degli apparecchi in funzione del tipo, dell’ambiente di lavoro, delle condizioni lavorative e dei rischi presenti”.
Questo programma “deve essere effettuato in conformità alle istruzioni del fabbricante, in particolare per quanto concerne:
- le procedure da seguire;
- i ricambi da utilizzare;
- la tipologia di utensili e attrezzature da utilizzare;
- la tipologia di strumenti di prova e la loro taratura;
- la necessità di disporre di eventuali attestati di partecipazione a percorsi formativi specifici;
- la limitazione di abilitazione ad eseguire interventi complessi (per alcuni di questi il fabbricante potrebbe richiederne l’esecuzione solo da parte di centri specializzati autorizzati);
- il corretto immagazzinamento, che non deve provocare modificazioni agli APVR e proteggerli dalla polvere, dall’olio, dai raggi solari, dal calore e dal freddo eccessivi, dalla elevata umidità e/o da sostanze chimiche che possano danneggiarli;
- la previsione di contenitori dedicati, provvisti di chiusura, sul luogo di lavoro al fine di recuperare facciali filtranti o i filtri dopo l’uso. In funzione della natura degli inquinanti, essi dovranno essere smaltiti in modo appropriato”.
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: formazione e addestramento
Si sottolinea poi che gli APVR sono DPI di terza categoria: “dispositivi, singoli o insieme di attrezzature, destinati a salvaguardare il lavoratore da lesioni gravi che possono portare anche alla morte, per i quali il DL è tenuto ad adempiere agli obblighi in informazione, formazione e addestramento dei lavoratori circa le modalità del corretto impiego a cui il lavoratore non può sottrarsi” (art. 78, D.Lgs. 81/2008).
Inoltre la formazione e il suo aggiornamento “devono essere affidati a persone competenti. È da considerare competente una persona che, a tal fine, abbia a sua volta ricevuto una speciale formazione e che, ad intervalli opportuni, segua un corso di aggiornamento”.
Nel documento si definiscono:
- informazione: “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante;
- formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di gestione della sicurezza conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante;
- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e collettiva, le procedure di lavoro, con particolare riferimento alle procedure di sicurezza e di emergenza previste dal SGS” (sistema di gestione sulla sicurezza).
E successivamente – conclude l’intervento a proposito della formazione – “sarà opportuno ripetere l’informazione e la formazione a intervalli regolari. Lo scopo della formazione e la durata degli intervalli per la sua ripetizione dipendono dal tipo di apparecchio e dalla frequenza dell’uso; un aggiornamento più rigoroso sarà necessario, ad esempio, per apparecchi complessi quali i respiratori isolanti”.
Concludiamo segnalando che l’intervento, che vi invitiamo a visualizzare integralmente, riporta altre indicazioni su:
- criteri di scelta degli APVR necessari;
- verifica dell’adattabilità dei facciali a tenuta al viso del portatore (fit test);
- requisiti di conformità dei dispositivi.
carica il documento da cui è tratto l’articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ SAFAP 2021 – Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione”, atti del convegno SAFAP 2021, editing di Francesca Ceruti e Daniela Gaetana Cogliani, edizione 2021