
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dellโepidemia da COVID-19. Focus su protocolli, green pass e smart working.
Il 24 marzo รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovoย decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante โDisposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dellโepidemia da COVID-19โ.
Il decreto, le cui prime indicazioni erano state anticipate dalย Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 marzo 2022ย che lo aveva approvato, entra in vigore ilย 25 marzo 2022ย e viene a abrogare, per tappe, diverse regole connesse alla gestione dellโemergenzaย COVID-19. Decreto che esprime, in premessa, diverseย considerazioni e riflessioni:
- โlโesigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attivitร in via ordinariaโ
- la โnecessitร di aggiornamento e revisione delle modalitร di gestione dei casi di positivitร allโinfezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativoโ.
Un decreto in cui si ritiene tuttavia che, โnonostante la cessazione dello stato dโemergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19โ e riporta indicazioni sulle tappe per il superamento dello stato di emergenza.
Poniamo lโattenzione sui seguenti argomenti:
DL 24/2022: lโarticolato e la cessazione dello stato di emergenza
DL 24/2022: lโaggiornamento dei protocolli e le regole per i green pass
DL 24/2022: le proroghe per lo smart working nel settore privato
DL 24/2022: lโarticolato e la cessazione dello stato di emergenza
Sicuramente la notizia piรน rilevante connessa al DL, dopo unoย stato di emergenza epidemiologica Covid-19ย dichiarato ilย 31 gennaio 2020 e prorogato piรน volte, รจ la cessazione (31 marzo 2022) dellโemergenza. E la cessazione avrร diverse conseguenze. Non solo – come indicato allโarticolo 2 del DL, vengono a cessare le funzioni di diverseย strutture dellโemergenza, ma si arriva, attraverso le nuove norme, al superamento del sistema delle zone colorate, allโeliminazione delle quarantene precauzionali e a varie modifiche su vari aspetti rilevanti nella lotta al virus: green pass, obblighi vaccinali, dispositivi di protezione, smart working, โฆ
Ricordiamo, a questo proposito, lโarticolato del nuovo decreto-legge:
- Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
- Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
- Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
- Isolamento e autosorveglianza
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Graduale eliminazione del green pass base
- Graduale eliminazione del green pass rafforzato
- Obblighi vaccinali
- Nuove modalitร di gestione dei casi di positivitร all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
- Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
- Sanzioni e controlli
- Disposizioni in materia di proroga delle Unitร speciali di continuitร assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi
- Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
- Abrogazioni
- Entrata in vigore
Senza dimenticare che lโarticolo 1ย sottolinea che โallo scopo di adeguare allโevoluzione dello stato della pandemia daย COVID-19ย le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacitร operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nellโordinario,ย possono essere adottate una o piรน ordinanzeย ai sensi di ย quanto previsto dallโarticolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenereย misure derogatorieย negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022โ.
Inoltre (Art. 2) al fine di โcontinuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacitร di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, dal 1ยฐ aprile 2022, รจ temporaneamente istituita unโUnitร per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022โ.
DL 24/2022: lโaggiornamento dei protocolli e le regole per i green pass
Ci soffermiamo suiย protocolli condivisi anti-contagio.
Riguardo a questโaspetto interviene lโarticolo 3ย (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19).
Lโarticolo indica โ modificando dellโart. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – che โa decorrere dal 1ยฐ aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
- a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puรฒย adottare e aggiornare linee guida e protocollivolti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivitร economiche, produttive e socialiโ.
Riguardo poi al tema dellaย certificazione verde COVID-19, deiย green passย di tipo base o rafforzato, riportiamo alcune indicazioni tratte dagliย articoli 6ย (Graduale eliminazione del green pass base) eย 7ย (Graduale eliminazione del green pass rafforzato).
Dal primo aprile al 30 aprile 2022 (con decadenza degli obblighi dal primo maggio) รจ previsto lโobbligo diย Green Pass baseย per:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione allโinterno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dallโarticolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1ยฐ aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, allโinterno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchรฉ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono allโaperto;
- mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocitร e intercity, autobus di linea), come riportato nel dettaglio nel comma 5 dellโarticolo 6.
Inoltre dal primo aprile al 30 aprile 2022 sarร possibile per tutti, compresi gli over 50, lโaccesso ai luoghi di lavoroย con ilย green passย base.
Fino al 30 aprile rimane in vigore ilย super green passย o green pass rafforzato per:
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attivitร che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivitร che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per lโinfanzia);
- feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinรฒ;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- accesso ai locali delle scuole e delle universitร , tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.
Ricordiamo che rimane fino al 31 dicembre 2022 lโobbligo vaccinaleย per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
DL 24/2022: le proroghe per lo smart working nel settore privato
Concludiamo riportando qualche informazione sullโutilizzo delloย smart working nel settore privato.
Lโarticolo 10ย (Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19) del DL 24/2022 indica al comma 2 che โi termini previsti dalle disposizioni legislative di cui allโallegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigenteโ.
Riprendiamo, con riferimento alla proroga connessa alle disposizioni in materia diย lavoro agileย nel settore privato (punto 2 dellโallegato), i commi 3 e 4 dellโArticolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020:
- 3.ย Per lโintero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalitร agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 4.ย Fermo restando quanto previsto dallโarticolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalitร di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puรฒ essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui allโarticolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dellโIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Sono dunque prorogate fino alย 30 giugno 2022ย le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, con riferimento a quanto predisposto ai due commi del decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.