โRAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINAIN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA โ UN SEGNALE DI ATTENZIONE PER RIDURRE GLI INFORTUNIโ
Eโ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante โmisure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibiliโ, il cosiddetto โDecreto Fiscaleโ.
Segnaliamo lโimportanza del decreto come un primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni.
Andiamo ad analizzare il testo del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del DL, cercando di fornire una prima chiave di lettura per la comprensione della reale portata delle modifiche e dei possibili vantaggi in termini di reale riduzione dei fenomeni infortunistici.
In questo articolo approfondiamo, in particolare, i vari aspetti correlati alle novitร piรน rilevanti in materia di vigilanza e di coordinamento
Ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
- Il sistema istituzionale e lโattivitร di coordinamento
- Le modifiche rilevanti in materia di vigilanza
- Il decreto fiscale e le nuove risorse per la vigilanza
Il sistema istituzionale e lโattivitร di coordinamento
Il comma 1 punto a) dellโarticolo 13 (unico articolo del Capo III)ย aggiunge un nuovo comma allโarticolo 7ย (Comitati regionali di coordinamento) delย Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008:
- Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchรฉ uniformitร degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui allโarticolo 5 e con la Commissione di cui allโarticolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.
Al comma 1 รจ dunque aggiunto il seguente:
โ1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte lโanno e puรฒ essere convocato anche su richiesta dellโufficio territoriale dellโIspettorato nazionale del lavoro.โ.
La speranza รจ che questo cambiamento, tenendo conto della spessoย difficile articolazioneย dei molti organismi istituiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza, possa effettivamente โsmuovere le acqueโ, spesso un poโ stagnanti, del sistema istituzionale disegnato dal D.Lgs. 81/2008 al Capo II
ย Le modifiche rilevanti in materia di vigilanza
Andiamo direttamente al punto c) del comma 1 dellโarticolo 13 in relazione alle importanti modifiche in materia diย vigilanza.
Riportiamo alcune parti dellโarticolo 13ย (Vigilanza) delย D.Lgs. 81/2008ย come modificato dal DL 146/2021 (le parti in grassetto sono quelle variate).
Articolo 13 – Vigilanza
- La vigilanza sullโapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro รจ svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dallโIspettorato nazionale del lavoroe, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonchรฉ per il settore minerario, fino allโeffettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalitร del presente articolo, nellโambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro รจ svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
ย (รจ abrogato il comma 2 che indicava le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo)
(โฆ)
- La vigilanza di cui al presente articolo รจ esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nellโambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dellโarticolo 7, le aziende sanitarie locali e lโIspettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo lโattivitร di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007.
ย Eโ stato poi cambiato ilย comma 6ย sul finanziamento dellโattivitร di prevenzione nei luoghi di lavoro, includendo anche lโIspettorato.
Dunque unaย modifica strutturale: le competenze inย materia di vigilanzaย sullโapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono piรน solo delle ASL regionali, con qualche ristretto ambito di competenza dellโIspettorato, ma sono invece condivise. Viene dunque potenziata lโattivitร di vigilanza sullโapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma rimane da comprendere come avverrร operativamente questa condivisione tra ASL e Ispettorato.
Il decreto fiscale e le nuove risorse per la vigilanza
Sempre in materia di coordinamento e vigilanza veniamo invece a quanto riportato daiย commi 2 e 3ย dellโarticolo 13 delย DL 146/2021ย riguardo alle necessarieย risorse aggiuntive per l’attivitร di vigilanza.
Alย comma 2ย si indica che โin funzione dellโampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c) , numero 1), lโIspettorato nazionale del lavoro รจ autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltร assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari aย 1.024 unitร ย da inquadrare nellโArea terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centraliโ.
Infine (comma 3) โAl fine di rafforzare lโattivitร di vigilanza sullโapplicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dellโArma dei carabinieri di cui allโarticolo 826, comma 1, del codice dellโordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, รจ incrementato diย 90 unitร ย in soprannumero rispetto allโorganico attuale a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2022โ.