JP Salute e Sicurezza

Modifiche al D.Lgs 81/08

โ€œRAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINAIN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA โ€“ UN SEGNALE DI ATTENZIONE PER RIDURRE GLI INFORTUNIโ€

Eโ€™ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante โ€œmisure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibiliโ€, il cosiddetto โ€œDecreto Fiscaleโ€.

Segnaliamo lโ€™importanza del decreto come un primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni.

Andiamo ad analizzare il testo del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del DL, cercando di fornire una prima chiave di lettura per la comprensione della reale portata delle modifiche e dei possibili vantaggi in termini di reale riduzione dei fenomeni infortunistici.

In questo articolo approfondiamo, in particolare, i vari aspetti correlati alle novitร  piรน rilevanti in materia di vigilanza e di coordinamento

Ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

  1. Il sistema istituzionale e lโ€™attivitร  di coordinamento
  2. Le modifiche rilevanti in materia di vigilanza
  3. Il decreto fiscale e le nuove risorse per la vigilanza

Il sistema istituzionale e lโ€™attivitร  di coordinamento

Il comma 1 punto a) dellโ€™articolo 13 (unico articolo del Capo III)ย aggiunge un nuovo comma allโ€™articolo 7ย (Comitati regionali di coordinamento) delย Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008:

  1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchรฉ uniformitร  degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui allโ€™articolo 5 e con la Commissione di cui allโ€™articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

Al comma 1 รจ dunque aggiunto il seguente:

โ€œ1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte lโ€™anno e puรฒ essere convocato anche su richiesta dellโ€™ufficio territoriale dellโ€™Ispettorato nazionale del lavoro.โ€.

La speranza รจ che questo cambiamento, tenendo conto della spessoย difficile articolazioneย dei molti organismi istituiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza, possa effettivamente โ€œsmuovere le acqueโ€, spesso un poโ€™ stagnanti, del sistema istituzionale disegnato dal D.Lgs. 81/2008 al Capo II

ย Le modifiche rilevanti in materia di vigilanza

Andiamo direttamente al punto c) del comma 1 dellโ€™articolo 13 in relazione alle importanti modifiche in materia diย vigilanza.

Riportiamo alcune parti dellโ€™articolo 13ย (Vigilanza) delย D.Lgs. 81/2008ย come modificato dal DL 146/2021 (le parti in grassetto sono quelle variate).

Articolo 13 – Vigilanza

  1. La vigilanza sullโ€™applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro รจ svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dallโ€™Ispettorato nazionale del lavoroe, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonchรฉ per il settore minerario, fino allโ€™effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalitร  del presente articolo, nellโ€™ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro รจ svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

ย (รจ abrogato il comma 2 che indicava le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo)

(โ€ฆ)

  1. La vigilanza di cui al presente articolo รจ esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nellโ€™ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dellโ€™articolo 7, le aziende sanitarie locali e lโ€™Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo lโ€™attivitร  di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007.

ย Eโ€™ stato poi cambiato ilย comma 6ย sul finanziamento dellโ€™attivitร  di prevenzione nei luoghi di lavoro, includendo anche lโ€™Ispettorato.

Dunque unaย modifica strutturale: le competenze inย materia di vigilanzaย sullโ€™applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono piรน solo delle ASL regionali, con qualche ristretto ambito di competenza dellโ€™Ispettorato, ma sono invece condivise. Viene dunque potenziata lโ€™attivitร  di vigilanza sullโ€™applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma rimane da comprendere come avverrร  operativamente questa condivisione tra ASL e Ispettorato.

Il decreto fiscale e le nuove risorse per la vigilanza

Sempre in materia di coordinamento e vigilanza veniamo invece a quanto riportato daiย commi 2 e 3ย dellโ€™articolo 13 delย DL 146/2021ย riguardo alle necessarieย risorse aggiuntive per l’attivitร  di vigilanza.

Alย comma 2ย si indica che โ€œin funzione dellโ€™ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c) , numero 1), lโ€™Ispettorato nazionale del lavoro รจ autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltร  assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari aย 1.024 unitร ย da inquadrare nellโ€™Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centraliโ€.

Infine (comma 3) โ€œAl fine di rafforzare lโ€™attivitร  di vigilanza sullโ€™applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dellโ€™Arma dei carabinieri di cui allโ€™articolo 826, comma 1, del codice dellโ€™ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, รจ incrementato diย 90 unitร ย in soprannumero rispetto allโ€™organico attuale a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2022โ€.

Carrello
Scroll to Top