JP Salute e Sicurezza

Novità dei nuovi decreti legge per il contenimento del COVID-19

In queste settimane, caratterizzate dalle festività legate al Natale e al passaggio al nuovo anno, si sono susseguite le notizie preoccupanti relative all’ondata della variante Omicron del virus SARS-CoV-2. E per contenere il diffondersi del COVID-19,  il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro.

Questi i decreti del periodo festività:

Proviamo a fare CHIAREZZA soffermandoci su questi argomenti contenuti decreti citati:

    • DL 221 del 24 dicembre 2021: stato di emergenza e mascherine
    • DL 229 del 30 dicembre 2021: super green pass e quarantene
    • DL 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale, green pass e scuola

DL 221 del 24 dicembre 2021: stato di emergenza e mascherine

Ricordiamo innanzitutto alcune delle indicazioni contenute nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Con questo decreto-legge, non solo è stata prevista la proroga dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 al 31 marzo 2022, ma sono normate diversi nuovi obblighi, ad esempio con riferimento all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca.

E in particolare si indica l’obbligo di usare dispositivi di protezione di tipo FFP2:

  • in occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)
  • per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • su tutti i mezzi di trasporto.

Ricordiamo poi che il decreto riporta diverse nuove indicazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19, ad esempio con riferimento:

– all’estensione dell’obbligo di green pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza;

– all’estensione dell’obbligo del green pass rafforzato in varie realtà (piscine, palestre, musei, mostre, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale gioco, …).

Rimandiamo alla lettura del decreto che riporta varie altre indicazioni da leggere anche alla luce delle novità dell’ultimo decreto-legge di gennaio in riferimento all’obbligo vaccinale per gli over 50.

DL 229 del 30 dicembre 2021: super green pass e quarantene

Veniamo invece al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.

Con riferimento al contenuto del Comunicato Stampa n. 54 del Consiglio dei Ministri, ricordiamo che il DL 229/2021 dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre – continua il Comunicato – il Green Pass rafforzato “è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale”.

Riguardo alle quarantene il DL 229/2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Rimandando a futuri approfondimenti per chiarire, alla luce dei vari decreti-legge, quali siano gli ambiti in cui necessitano o meno green pass e green pass rafforzati, veniamo finalmente al nuovo decreto-legge che istituisce un primo obbligo vaccinale.

DL 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale, green pass e scuola

Riguardo al nuovo decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, ci soffermiamo innanzitutto su quanto indicato nel “ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55”.

Il decreto – indica il Comunicato – “mira a ‘rallentare’ la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione”.

E si sottolinea, nel testo del DL, la necessità e urgenza “di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell’istruzione superiore”.

Dunque il decreto (art.4-quater, comma 1, inserito nel DL 44/2021) introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.

L’obbligo non sussiste (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021) “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.

La normativa indica poi che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 – per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).

Inoltre, in questo caso senza limiti di età, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2).

Il decreto-legge estende poi ulteriormente l’obbligo di Green Pass base – si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore – a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività (art.3):

  1. servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, …)
  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  3. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022, mentre la disposizione di cui alla lettera b) si applica “dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa”.

Nel Comunicato si sottolinea poi che il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione che è stata adottata, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ‘una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile’.

Ci sono poi novità per la scuola, con particolare riferimento alla gestione dei casi di positività al COVID-19.

Riprendiamo gli esempi riportati nel Comunicato del Consiglio dei Ministri:

  • scuola dell’infanzia: ‘già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni’;
  • scuola primaria (Scuola elementare): ‘con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5)In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni’.
  • scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc): ‘fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni’.

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022)

Carrello
Torna in alto