Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dellâepidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivitĂ economiche e sociali. Di seguito le principali novitĂ in vigore dal 25 dicembre 2021:
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
Dalla data dâentrata in vigore del provvedimento fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio:
- indossare le mascherine anche allâaperto e anche in zona bianca;
- indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono allâaperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o allâaperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza da covid-19 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 ( ai sensi dellâarticolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonchĂŠ ai soggetti di cui allâarticolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Eventi, feste, discoteche
Dallâentrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi allâaperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA
Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dellâobbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 viene esteso lâobbligo di green pass ârafforzatoâ – ai sensi dellâarticolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonchĂŠ ai soggetti di cui allâarticolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 â alle seguenti attivitĂ :
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attivitĂ riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per lâinfanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- corsi di formazione privati se svolti in presenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 Dicembre 2021:Â https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-52/18900
Per maggiori informazioni, consulta la pagina dei provvedimenti sul sito del Governo:Â https://www.governo.it/it/provvedimenti
Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde (o Green pass) è possibile consultare le pagine dedicate sul sito del governo.
Per maggiori informazioni sulle linee guida di Regione Lombardia per la gestione dei casi Covid-19 a scuola, leggi la pagina dedicata.
Per maggiori informazioni sulle altre disposizioni valide in Lombardia vai alla pagina dedicate alle Misure valide in Lombardia.
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare lâemergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.
LINK UTILI
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:
- www.governo.it/coronavirus-misure-del-governo
- www.governo.it/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo
- www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
La definitiva conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), negli artt. 13 e 13 bis, presenta grosse novitĂ in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche lâAllegato I, con lâobiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.
Possiamo sintetizzare la âminiriformaâ del Testo Unico in 5 punti
– una implementazione delle attivitĂ formative e di addestramento;
– lâindividuazione piĂš stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilitĂ del preposto;
– lâestensione allâIspettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
– la riformulazione complessiva del potere di sospensione dellâimpresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
– il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.
 Formazione e addestramento
Quanto alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dellâart. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per prevedere che anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:
– lâindividuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalitĂ della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– la specificazione delle modalitĂ della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Altro profilo di novitĂ importante il coinvolgimento in piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per lâobbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti, esattamente secondo quanto stabilito nellâAccordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.
 In merito allâaddestramento si stabilisce in primo luogo che l’addestramento consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltrechĂŠ nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dellâobbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
Per assicurare l’adeguatezza e la specificitĂ della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attivitĂ formative di essi devono essere svolte interamente con modalitĂ in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi giĂ esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).
A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sĂŠ lâapplicazione della pena alternativa dellâarresto da due a quattro mesi o dellâammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Preposto
La legge di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che nel contesto âuno e trinoâ del sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralitĂ (accanto a datore di lavoro e dirigente).
 Si stabilisce lâobbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attivitĂ secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attivitĂ di vigilanza stabilite dallâart. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilitĂ di stabilire la misura dellâemolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivitĂ di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attivitĂ (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:
– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonchĂŠ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Dâaltro canto, si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste lâinosservanza rilevata, il preposto deve interrompere lâattivitĂ del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede lâapplicazione della pena dellâarresto fino a due mesi o dellâammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
 Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente lâattivitĂ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformitĂ rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attivitĂ di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dellâarresto fino a due mesi o dellâammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
La rinnovata importante investitura di tutela preventiva e contestuale ulteriormente riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attivitĂ svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno lâobbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che lâinosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
 Sospensione dellâimpresa
La riscrittura dellâart. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per lâadozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sottolineato dallâINL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.
Leggi anche Sospensione dellâattivitĂ imprenditoriale: requisiti, limiti e nuove procedure
Anzitutto per i casi di sospensione per lavoro irregolare oltre allâipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dellâaccesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche lâipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva allâITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 novellato.
 In questo modo rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonchĂŠ i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva, con lâestensione alla generalitĂ dei soggetti operanti in azienda (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci dâopera delle societĂ diverse dalle cooperative).
 In secondo luogo, riguardo allâampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio dâamianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravitĂ della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto, accanto agli altri inadempimenti giĂ elencati nellâAllegato, cosĂŹ come illustrati dallâINL nella circolare n. 4/2021.
Dâaltra parte, riguardo alla tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dellâINL), il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.
Ispettorato del lavoro
 Sempre in prospettiva di rafforzamento delle tutele prevenzionistiche, il D.L. n. 146/2021 ricolloca dopo lâIspettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un intervento legislativo coraggioso, sebbene rispettoso del dettato costituzionale di cui allâart. 117 Cost.
Il legislatore della âminiriformaâ, infatti, riscrive i contenuti essenziali dellâart. 13 del D.Lgs. n. CopyrightŠ- Riproduzione riservata 81/2008 allo scopo di prevedere che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dallâAzienda sanitaria locale competente per territorio e dallâIspettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali. A sottolineare la portata rivoluzionaria e lâimportanza storica dellâintervento operato, vale la pena ricordare che il precedente testo normativo assegnava la titolaritĂ principale della vigilanza sullâapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Aziende sanitarie locali (in linea con il D.P.R. n. 616/1977 e la l. n. 833/1978), mentre allâINL spettava una competenza (concorrente con le ASL) soltanto nelle seguenti materie: attivitĂ nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; impianti ferroviari; sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; lavori mediante cassoni in aria compressa; lavori subacquei.
Organismi paritetici
 Infine, si prevede lâistituzione del repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piĂš rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
Inoltre, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente allâIspettorato del Lavoro e allâINAIL, i dati relativi a:
 – imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto lâattivitĂ di formazione organizzata dagli stessi;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
– rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).
Peraltro, i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di prioritĂ nella programmazione della vigilanza da parte dellâIspettorato del lavoro e di criteri di premialitĂ nellâambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dellâINAIL, tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale lâefficacia prevenzionistica.
