Modifiche relative a nomina e attribuzioni del Preposto.
È stato esplicitato l’obbligo da parte del Datore di Lavoro e del Dirigente di individuare un preposto all’interno della propria azienda.
Tale modifica riguarda le realtà aziendali in cui sia possibile identificare un preposto, così come definito dall’art.2 del D.Lgs. 81/08.
Chi è il preposto?
La definizione di tale figura della sicurezza non varia rispetto a quanto già previsto, si tratta quindi di Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Si riportano alcuni esempi di preposto: capocantiere, caporeparto, capofficina.
Quali sono le principali modifiche agli obblighi del preposto?
A seguire le novità importanti sugli obblighi in capo a questa figura della sicurezza, la cui inosservanza comporta sanzione sia civili che penali:
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Cosa cambia quindi per il Datore di Lavoro?
Il datore di lavoro dovrà:
- verificare se all’interno della sua azienda siano presenti, nominati e formati, una o più di tali figure così come definite dalla norma;
- se presenti ma non formalmente nominati dovranno esserlo tramite documento scritto (lettera di incarico);
- i soggetti dovranno essere informati sugli obblighi derivanti dal ruolo e dovranno essere individuati canali attraverso cui poter segnalare le mancanze rilevate, in particolare quelle che possono determinare l’interruzione dell’attività dei lavoratori o di mezzi e attrezzature;
- i soggetti dovranno essere formati secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.lgs.81/08 e dagli Accordi Stato Regioni ad oggi in vigore.
Si ricorda che la figura del preposto, anche se non nominata formalmente, se effettivamente presente viene comunque riconosciuta come “di fatto presente” dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08.
NOVITA’: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
In merito alla formazione le nuove disposizioni rimandano all’emanazione di Accordi Stato Regione specifici che dovrebbero uscire entro il 30 giugno 2022, fino ad allora rimangono in vigore quelli attuali; per l’addestramento invece il legislatore ha introdotto alcune specifiche.
Cosa si intende per addestramento?
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Cosa comporta la mancata formazione ed addestramento?
La mancata formazione ed addestramento, oltre a specifiche sanzioni amministrative e penali, può portare anche ad un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
Ciò si applica non solo per la formazione normata, che prevede anche un’attività di addestramento (ad esempio utilizzo carrello elevatore), ma anche per l’utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (otoprotettori) e al personale che effettua movimentazione manuale dei carichi.
Chi può effettuare l’addestramento?
L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. È quindi necessario che il Datore di lavoro valuti chi sia all’interno dell’azienda (o all’esterno), la persona più idonea allo svolgimento di tali attività in riferimento ad esempio al profilo professionale, esperienza nella mansione ecc.
- CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO Aziende Gruppo B e C.
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli Addetti al Primo Soccorso.
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli Addetti al Primo Soccorso.
JP SALUTE E SICUREZZA propone un corso per Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C aggiornato secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 388. Durante il corso saranno anche trattate le procedure per gli addetti al Primo Soccorso per la gestione del rischio da COVID-19, necessarie per salvaguardare dal rischio di contagio da COVID 19 sia l’addetto all’emergenza che interviene, sia chi ha accusato il malore o l’infortunio. Tali procedure derivano sia dalle precauzioni medico-sanitarie conseguenti alle caratteristiche specifiche del Coronavirus SARS-CoV-2 che dalle indicazioni reperibili nella letteratura, tra le quali le “Linee Guida di European Resuscitation Council per la Rianimazione Cardiopolmonare durante la pandemia COVID-19”.
Ricordiamo che i Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.
Data: Mercoledì 30 marzo 2022 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00
Giovedì 31 marzo 2022 dalle 8,30 alle 12,30
Durata: 12 ore
Sede: JP NETWORK Via Cairoli 43 Vigevano
Costo: € 150,00/partecipante
Per gli addetti che hanno già conseguito un attestato di frequenza e devono aggiornare la formazione, è sufficiente la frequenza nella data del 31 marzo 2022 dalle 8.30 alle 12.30
Costo € 70,00partecipante